Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e' sostituito dal seguente: "Il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio possono essere disposti su domanda degli interessati o d'autorita'. Di autorita' saranno di massima collocati prima a riposo o dispensati dal servizio coloro che, pur essendo stati discriminati per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943, hanno dato nella circostanza palese prova di difetto di qualita' militari e di carattere".

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-17;605~art1 · fonte del testo