Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e' sostituito dal seguente: "Il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio possono essere disposti su domanda degli interessati o d'autorita'. Di autorita' saranno di massima collocati prima a riposo o dispensati dal servizio coloro che, pur essendo stati discriminati per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943, hanno dato nella circostanza palese prova di difetto di qualita' militari e di carattere".
Testo vigente dal 8 giugno 1948
