[1]Al personale militare e militarizzato reduce da prigionia di guerra o da internamento, al quale sia stato riconosciuto il diritto al trattamento economico previsto dall'art. 40 del regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, e' concesso un indennizzo per la durata della prigionia o dell'internamento nella seguente misura mensile: ufficiali generali ed ammiragli............. L. 11 00 colonnelli, ten. colonnelli, maggiori, primi capitani e gradi corrispondenti.................... " 9 50 capitani, tenenti, sottotenenti e gradi corrispondenti. " 8 00 marescialli e gradi corrispondenti........... " 5 50 sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti... " 4 00 graduati e militari di truppa.............. " 2 50

[2]Sono computati come mesi interi le frazioni superiori a quindici giorni.

Testo vigente dal 7 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;599~art1 · fonte del testo