[1]Al personale militare e militarizzato reduce da prigionia di guerra o da internamento, al quale sia stato riconosciuto il diritto al trattamento economico previsto dall'art. 40 del regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, e' concesso un indennizzo per la durata della prigionia o dell'internamento nella seguente misura mensile: ufficiali generali ed ammiragli............. L. 11 00 colonnelli, ten. colonnelli, maggiori, primi capitani e gradi corrispondenti.................... " 9 50 capitani, tenenti, sottotenenti e gradi corrispondenti. " 8 00 marescialli e gradi corrispondenti........... " 5 50 sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti... " 4 00 graduati e militari di truppa.............. " 2 50
[2]Sono computati come mesi interi le frazioni superiori a quindici giorni.
Testo vigente dal 7 giugno 1948
