L'indennizzo di cui sopra non spetta al personale che abbia ricevuto da parte della potenza detentrice le anticipazioni di assegni fissate dall'art. 23 della Convenzione di Ginevra o da successivi accordi internazionali o che abbia comunque percepito da parte del Governo italiano e dalla stessa potenza detentrice, attraverso certificati di credito o rimesse, le somme accantonate durante la prigionia e derivanti dalle suddette anticipazioni di assegni o da prestazioni di lavoro.

Testo vigente dal 7 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;599~art2 · fonte del testo