Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1967 al 16 dicembre 2010. 701 parole tolte, 10 parole aggiunte in 26 capoversi.
tolto: Il Consiglio di amministrazione deve essere sentito sulle seguenti materie:
tolto: 1) norme generali per l'ordinamento, le attribuzioni e la facolta' dei singoli Servizi ed Uffici dell'amministrazione;
tolto: 2) progetto di bilancio preventivo, proposte di variazioni in corso di esercizio e progetto di conto consuntivo;
tolto: 3) programmi di ripartizione dei fondi stanziati in bilancio ed autorizzati con leggi speciali, in relazione ai bisogni dei diversi servizi;
tolto: 4) prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste;
tolto: 5) progetti per lavori e per provviste di importo superiore a L. 10.000.000; preventivi generali annui per l'acquisto di materiali di scorta dei magazzini e proposte per vendite di materiali d'importo superiore a L. 10.000.000;
tolto: 6) contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata di importo superiore a L. 10.000.000 e contratti a trattativa privata d'importo superiore a L. 2.500.000;
tolto: 7) autorizzazione di eseguire in economia lavori, forniture e servizi d'importo superiore a L. 10.000.000;
tolto: 8) liti attive di valore superiore a L. 2.500.000 e transazioni quando cio' che l'Amministrazione da' od abbandona, sia determinato o determinabile in somma eccedente le L. 2.500.000. Il direttore generale informera' in ogni adunanza il Consiglio delle liti nelle quali l'Amministrazione fosse convenuta negli anzidetti limiti di valore e dara' notizia sommaria di quelle di valore inferiore;
tolto: 9) convenzioni per concessioni di binari di raccordo in piena linea e per quelle di raccordi in stazione i cui canoni complessivamente superino la somma di L. 2.500.000;
tolto: 10) convenzioni per scambi e nolo di materiale, uso di stazioni comuni e servizi cumulativi e di corrispondenza con altre ferrovie ed imprese di trasporto terrestri, marittime, fluviali, lacuali ed aeree;
tolto: 11) costituzione di servitu' temporanea, vendite e permute di relitti di terreno, ed altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario, previo il nulla osta dell'Amministrazione demaniale quando il valore della parte da cedersi superi le L. 2.500.000;
tolto: 12) proposte di modificazioni alle condizioni e tariffe di trasporto a riduzioni temporanee delle tariffe per determinate circostanze e localita';
tolto: 13) proposte concernenti gli orari generali dei treni e le modifiche di particolare importanza;
tolto: 14) progetti di nuove linee, programmi generali di lavori, piani regolatori, cessioni di esercizio, sostituzione e soppressione di servizi ferroviari ed in genere provvedimenti che portino variazioni alla consistenza della rete e modificazioni tecniche importanti;
tolto: 15) costruzione e nuovi tipi di materiale rotabile, locomotive, natanti, apparecchi e meccanismi di particolare importanza;
tolto: 16) norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio e regolamenti di esercizio da applicarsi sulla rete;
tolto: 17) capitolati per appalti di lavoro e per forniture, per assunzioni di servizi accessori, riparazioni del materiale, vendite di oggetti fuori d'uso, affitti di aree e locali;
tolto: 18) partecipazione dell'Amministrazione alle imprese di cui al regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226 e al regio decreto 13 maggio 1929, n. 836 ed altri similari;
tolto: 19) proposte delle piante organiche e norme riguardanti il personale;
tolto: 20) apertura di concorsi per assunzioni nel personale di ruolo, nomine, promozioni, abbreviamenti dell'intervallo per aumenti di stipendio o della paga per il personale di grado 9° o superiore della gerarchia ferroviaria, proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, ricorsi contro punizioni per mancanze previste dagli articoli 96, 97 e 96 del regolamento del personale, vertenze disciplinari per mancanze previste dagli articoli medesimi attribuite a funzionari dei primi due gradi della gerarchia ferroviaria, collocamenti in disponibilita', esoneri del personale stabile prima del raggiungimento del limite massimo di eta', proposte di conservazioni in servizio oltre il limite massimo di eta';
tolto: 21) concessioni di pensioni privilegiate;
tolto: 22) ricorsi del personale nei limiti e con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento;
tolto: 23) indennita' di carica, ai funzionari aventi incarichi di speciale importanza e responsabilita', gratificazioni, sussidi al personale, quando eccedano i limiti di competenza stabiliti dalle disposizioni in vigore per il direttore generale;
tolto: 24) norme relative ad anticipazioni di stipendio o paga al personale;
tolto: 25) eventuali contributi dell'Amministrazione ferroviaria a manifestazioni, pubblicazioni od iniziative varie di enti e di privati per importo superiore a L. 30.000. A richiesta del Ministro o della maggioranza dei consiglieri il Consiglio esprimera' il proprio parere su ogni altro argomento che interessi l'Amministrazioneaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;598~art5 · fonte del testo
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