Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 1971 al 16 dicembre 2010. 354 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I consiglieri di cui alle lettere b), c), d), e), ed f) dell'art. 1 sono designati dalle rispettive Amministrazioni scegliendoli tra i loro funzionari in servizio di grado non inferiore al quarto della gerarchia dello Stato. I rappresentanti del personale di cui alla lettera g) del precedente articolo 1 sono, in caso di assenza o di impedimento, sostituiti da supplenti, eletti con la stessa procedura e nella stessa lista in numero uguale ai membri effettivi. Le norme per l'elezione, da effettuarsi con il sistema proporzionale, saranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario maggiormente rappresentative. Le norme per l'elezione saranno stabilite dal Ministro per i trasporti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale, non di categoria. I consiglieri di cui alla lettera h) sono scelti dal Ministro per i trasporti. L'ufficiale superiore aggregato e' designato dal Ministro per la difesa e nominato con decreto del Ministro per i trasporti. La scelta sara' fatta dal Ministro per i trasporti su "terne" di nomi, una per ciascuna delle suddette categorie, designati elettivamente dagli appartenenti alle categorie stesse. Il Ministro per i trasporti stabilira', sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative, le modalita' per le suddette designazioni. I consiglieri di cui alla lettera h), infine, sono pure scelti dal Ministro per i trasporti. L'ufficiale superiore aggregato e' designato dal Ministro per la difesa ed e' nominato con decreto del Ministro per i trasporti. Nel ruolo delle Ferrovie dello Stato i posti occupati dai funzionari ed agenti di cui alle lettere b) e g) e quello del segretario debbono essere considerati in soprannumero. A tutti i membri del Consiglio di amministrazione sono applicabili le incompatibilita' stabilite per i funzionari dello Stato; particolarmente nessuno di essi puo' essere amministratore o consulente di altre imprese di trasporto o di societa' o ditte che abbiano convenzioni con le Ferrovie dello Stato per trasporti, forniture, lavori ed appalti in genere. I consiglieri di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasportiaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;598~art2 · fonte del testo
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