Il personale non di ruolo mutilato od invalido di guerra avente i requisiti voluti per il collocamento obbligatorio ai sensi della legge 18 agosto 1921, n. 1312, e del regio decreto 10 dicembre 1942, n. 1853, sara' nominato in ruolo, purche' non demeritevole, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui abbia compiuto sei mesi di servizio e ad ogni modo in data non anteriore al 1 maggio 1945.
Testo vigente dal 5 giugno 1948
