Il personale non di ruolo, assunto con le mansioni di 2ª o 3ª, categoria, che avendo titolo a partecipare ai concorsi indicati nei precedenti articoli non domandi di parteciparvi o non vi sia ammesso ovvero non vi ottenga l'idoneita', dovra' essere licenziato; e' pero' in facolta' dell'Amministrazione di sistemare il personale predetto, su domanda degli interessati, nei ruoli del personale subalterno inquadrandolo dopo gli idonei.
Testo vigente dal 5 giugno 1948
