Il personale non di ruolo, assunto con le mansioni di 2ª o 3ª, categoria, che avendo titolo a partecipare ai concorsi indicati nei precedenti articoli non domandi di parteciparvi o non vi sia ammesso ovvero non vi ottenga l'idoneita', dovra' essere licenziato; e' pero' in facolta' dell'Amministrazione di sistemare il personale predetto, su domanda degli interessati, nei ruoli del personale subalterno inquadrandolo dopo gli idonei.

Testo vigente dal 5 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;592~art7 · fonte del testo