I titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle isole italiane dell'Egeo chiuse per eventi bellici, dipendenti dal Ministero dell'Africa italiana o da quello degli affari esteri, in servizio, anche se con denominazione diversa, alla data di occupazione dei territori stessi da parte delle truppe alleate, i quali abbiano disimpegnato lodevole servizio e siano da considerare rimpatriati per fatto di guerra, sono equiparati ai titolari di ricevitorie soppresse dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ed e' loro applicabile l'art. 286 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 64.

Testo vigente dal 3 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;575~art1 · fonte del testo