((I mutui potranno essere somministrati, su richiesta degli Enti mutuatari, in unica soluzione oppure in piu' rate entro il 30 settembre 1948 per il mutuo all'E.N.I.C., e dopo la iscrizione ipotecaria e l'espletamento degli altri adempimenti all'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari. Il loro ammortamento decorrera' dal 1 ottobre 1948, per il mutuo all'E.N.I.C., e dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sara' effettuata la prima somministrazione, per il mutuo all'Ente autonomo Fiera del Levante, ed avra' luogo mediante pagamento alla Direzione generale degli istituti di previdenza, da parte dei mutuatari, di quaranta trimestralita' costanti posticipate)). Sulle somme eventualmente somministrate anteriormente al 1 ottobre 1948 gli enti mutuatari corrisponderanno alla Direzione generale degli Istituti di previdenza l'interesse in ragione dell'8% annuo.
Testo vigente dal 4 febbraio 1953
