L'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche si obblighera':
- a)a versare quindicinalmente, in conto vincolato a favore della Direzione generale degli Istituti di previdenza ed alle condizioni che questa stabilira', una somma atta a costituire, trimestre per trimestre, il fondo sufficiente per il pagamento della quota di ammortamento di successiva scadenza;
- b)a non alienare ed a non assoggettare ad ipoteca, ne' in tutto ne' in parte, gli stabili di sua proprieta', siti in Roma, Firenze, Bologna, senza il preventivo assenso della Direzione generale mutuante;
- c)a consentire l'iscrizione ipotecaria, di 1° grado, a proprie spese, sulla totalita' o su parte degli stabili predetti, in favore della Direzione generale mutuante e non appena questa gliene faccia richiesta, per un importo pari a quello del debito esistente alla data della richiesta medesima, maggiorato degli interessi di due anni.
Testo vigente dal 1 giugno 1948
