Al personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si dimettera' volontariamente dall'impiego, saranno corrisposte indennita' previste dalle vigenti norme di legge per la risoluzione del rapporto d'impiego, salvo in ogni caso il trattamento piu' favorevole stabilito all'atto dell'assunzione, e tre mensilita' dell'intera retribuzione goduta all'atto delle dimissioni stesse.

Testo vigente dal 1 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-03;559~art1 · fonte del testo