Oltre le sue normali attribuzioni il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovra':

  • 1)provvedere alla riorganizzazione dei servizi dell'Istituto predetto anche mediante la soppressione degli uffici ritenuti a suo giudizio esuberanti;
  • 2)licenziare il personale in servizio che, a suo giudizio, risulti quantitativamente esuberante o qualitativamente non idoneo rispetto alle esigenze funzionali dell'Istituto stesso, nonche' modificare le attribuzioni del personale trattenuto in servizio. Al personale che verra' dimesso saranno corrisposte le indennita' previste dalle vigenti norme legislative, salvo in ogni caso il trattamento piu' favorevole stabilito all'atto della assunzione. Il personale che sara' trattenuto in servizio sara' considerato provvisorio a tutti gli effetti e il trattamento stesso non dara' diritto al collocamento nei posti di ruolo organico che saranno fissati dal regolamento di cui all'art. 17, n. 3, della legge 11 gennaio 1943, n. 138.

Testo vigente dal 1 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-03;559~art2 · fonte del testo