La consulenza legale dell'Azienda e' affidata all'Avvocatura dello Stato. Nelle vertenze che la interessano, l'Azienda, ad ogni effetto giuridico verso i terzi, e' rappresentata dal Ministro per i lavori pubblici. Il patrocinio legale e' affidato all'Avvocatura dello Stato. L'Avvocatura dello Stato assume altresi' la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti della Azienda nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio qualora l'Azienda ne faccia richiesta e l'Avvocatura generale ne riconosca l'opportunita'. ((Le citazioni, le sentenze ed ogni altro atto giudiziario devono essere notificati, a pena di nullita' da pronunciarsi anche di ufficio, al Ministro per i lavori pubblici in rappresentanza dell'Azienda, presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria innanzi alla quale viene introdotta o pende la causa, o che abbia pronunziato la sentenza, fatta eccezione per i giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori anche in sede di opposizione ad ingiunzione come per quelli che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, o dinanzi agli arbitri, per i quali e' sufficiente la notifica direttamente al Ministro presso gli uffici centrali o periferici dell'Azienda)).
Testo vigente dal 24 febbraio 1952
