L'Amministrazione dell'Azienda e' tenuta all'osservanza delle norme sulla contabilita' generale dello Stato in quanto non siano modificate dal presente decreto. Essa provvede coi propri organi alle locazioni, ai servizi e alle forniture occorrenti per il proprio funzionamento. In difetto di norme speciali si applicano per la gestione dei lavori di competenza dell'Azienda le norme in vigore per l'Amministrazione dei lavori pubblici.
Testo vigente dal 29 maggio 1948
