Nelle operazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 le perdite fiscali sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui al comma 5 dell'art. 123 del testo unico delle imposte sui redditi, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza.
Testo vigente dal 13 gennaio 1993 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
