Nelle fusioni, nelle scissioni e nei conferimenti di cui all'art. 1 i fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio del conferente residente concorrono a formare il reddito della stabile organizzazione nello Stato italiano del soggetto non residente beneficiario nella misura in cui non siano stati ricostituiti nelle scritture contabili della stabile organizzazione.

Testo vigente dal 13 gennaio 1993 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;544~art3 · fonte del testo