I disciplinari di cui all'art. 2 attualmente vigenti in materia di istituzione e tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, sono modificati in conformita' alla normativa comunitaria ed alle disposizioni di cui al presente decreto. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste si provvedera' al recepimento della normativa tecnica emanata dalla Comunita' economica europea in applicazione della direttiva 91/174/CEE.

Testo vigente dal 11 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;529~art6 · fonte del testo