L'attuazione della direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:

  • a)migliorare le condizioni di allevamento e di produzione degli animali di razza, attraverso la istituzione di libri genealogici o registri anagrafici;
  • b)istituire nuovi libri genealogici o nuovi registri anagrafici per specie che si riveleranno di interesse zootecnico;
  • c)prevedere il riconoscimento delle associazioni di allevatori od enti che tengano i libri genealogici o registri anagrafici;
  • d)prevedere i criteri di iscrizione o di registrazione degli animali da compagnia nei relativi libri genealogici o registri anagrafici;
  • e)prevedere i criteri di ammissione alla riproduzione di animali di razza ed all'impiego di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi;
  • f)prevedere il certificato per la commercializzazione di animali di razza, nonche' di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi;
  • g)rispettare la liberta' di commercializzazione all'interno dei Paesi comunitari degli animali di razza, nonche' di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi, evitando qualsiasi discriminazione in relazione alla provenienza degli stessi, fatti salvi i motivi di ordine sanitario.

Testo vigente dal 21 dicembre 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-12-19;489~art21 · fonte del testo