Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su parere dell'Istituto sperimentale per la zootecnia, puo' autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 1, comma 1, lettera c) e nei libri genealogici o nei registri anagrafici ad essi relativi, l'impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione a fini di ricerca e di sperimentazione.

Testo vigente dal 11 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;529~art4 · fonte del testo