L'articolo 22 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito dal seguente: "Art. 22 (Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti). - 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attivita' delle imprese stesse, sono tenuti all'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente decreto. 2. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da due a cinque milioni per la violazione dell'articolo 14, comma 1, primo periodo. 3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

  • a)con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma 3;
  • b)con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4; 13, commi 2 e 3. 4. I preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a), 12, comma 3.".

Testo vigente dal 18 gennaio 2000

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-19;528~art18 · fonte del testo