All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996 l'alinea e' sostituito dal seguente: "1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:".

Testo vigente dal 18 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-19;528~art7 · fonte del testo