All'articolo 10 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;";
  • b)al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.";
  • c)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresi', in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle universita', dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.".

Testo vigente dal 18 gennaio 2000

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-19;528~art9 · fonte del testo