Ai fini del presente decreto, si intende per:

  • a)"arma da fuoco", qualsiasi arma portatile a canna che espelle, e' progettata per espellere o puo' essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile, ad eccezione degli oggetti di cui al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Si considera, altresi', "arma da fuoco" qualsiasi oggetto idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile se:
  • 1)ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, 2)come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, puo' essere cosi' trasformato;
  • b)"parte", ciascuna delle seguenti componenti essenziali: la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), nonche', in relazione alle modalita' di funzionamento, il carrello, il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui e' stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati;
  • c)"armi da fuoco camuffate": le armi fabbricate o trasformate in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto;
  • d)"munizione", l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco a condizione che tali componenti siano soggetti ad autorizzazione; e)"tracciabilita'", il controllo sistematico dei passaggi di proprieta' dal fabbricante all'acquirente, o, laddove consentito, della disponibilita' delle armi da fuoco e delle loro parti e munizioni, per finalita' di prevenzione e repressione dei reati in materia, nonche' per finalita' di analisi dei relativi fenomeni criminali; f)"intermediario", qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo e dai soggetti che esercitano la sola attivita' di trasporto, che svolge, pur senza avere la materiale disponibilita' di armi da fuoco, loro parti o munizioni, un'attivita' professionale consistente integralmente o in parte:
  • 1)nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di armi da fuoco, loro parti o munizioni;
  • 2)nell'organizzazione del trasferimento di armi da fuoco, loro parti o munizioni all'interno del territorio nazionale o di altro Stato membro, dallo Stato italiano ad altro Stato anche terzo e viceversa o fra uno Stato membro e un altro Stato anche terzo e viceversa;
  • g)"armaiolo", qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita un'attivita' professionale consistente integralmente o in parte in una o piu' attivita' fra le seguenti:
  • 1)fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio, locazione, riparazione, disattivazione, modifica o trasformazione di armi da fuoco o loro parti;
  • 2)fabbricazione, commercio, scambio, modifica o trasformazione di munizioni.

Testo vigente dal 14 settembre 2018

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Che cosa è cambiato dal 14 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 2011 al 14 settembre 2018. 174 parole tolte, 254 parole aggiunte in 13 capoversi.

a) "arma da fuoco"tolto: :aggiunto: , qualsiasi arma portatile a canna che espelle, e' progettata tolto: ad aggiunto: per espellere o puo' essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un tolto: combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate aggiunto: propellente combustibile, ad eccezione degli oggetti di cui al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. tolto: Un oggetto e' considerato idoneo ad aggiunto: Si considera, altresi', "arma da fuoco" qualsiasi oggetto idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un tolto: combustibile propellente se aggiunto: propellente combustibile se:

aggiunto: 1) ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, aggiunto: 2)come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, puo' essere cosi' tolto: trasformata aggiunto: trasformato;

b) "parte"tolto: : qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolareaggiunto: , ciascuna delle seguenti componenti essenziali: la canna, il tolto: fusto o la carcassa aggiunto: telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), nonche', in relazione alle modalita' di funzionamento, il carrello tolto: oaggiunto: , il tamburo, l'otturatore o il blocco di culattatolto: , nonche' ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;

tolto: c) "parte essenziale": il meccanismo di chiusura, la camera e la canna di armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui e' stata classificata l'arma da fuoco tolto: di cui fanno parte aggiunto: sulla quale sono installati o sono destinati tolto: a farne parte aggiunto: ad essere installati;

aggiunto: c) "armi da fuoco camuffate": le armi fabbricate o trasformate in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto;

d) "munizione"tolto: :aggiunto: , l'insieme della cartuccia o dei aggiunto: suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati tolto: su di aggiunto: in un'arma da fuocotolto: ;

aggiunto: a condizione che tali componenti siano soggetti ad autorizzazione; e)"tolto: tracciabilita":aggiunto: tracciabilita'", il controllo sistematico tolto: del percorso aggiunto: dei passaggi di proprieta' dal fabbricante all'acquirente, o, laddove consentito, della disponibilita' delle armi da fuoco etolto: , ove possibile, delle loro parti e munizioni, tolto: dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorita' dello Stato italiano e degli Stati dell'Unione europea ad individuare, indagare e analizzare la fabbricazione ed il traffico illeciti;

tolto: f)intermediario": una aggiunto: per finalita' di prevenzione e repressione dei reati in materia, nonche' per finalita' di analisi dei relativi fenomeni criminali; f)"intermediario", qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolotolto: , che eserciti aggiunto: e dai soggetti che esercitano la sola attivita' di trasporto, che svolge, pur senza avere la materiale disponibilita' di armi da fuoco, loro parti o munizioni, un'attivita' professionale consistente integralmente o tolto: parzialmente nella vendita, nell'acquisto e nella organizzazione aggiunto: in parte:

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

aggiunto: 1) nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di armi da fuoco, loro parti o munizioni;

aggiunto: 2) nell'organizzazione del trasferimento di armi aggiunto: da fuoco, loro parti tolto: e munizioni, pur senza averne la materiale disponibilita'. Non sono intermediari i meri vettori aggiunto: o munizioni all'interno del territorio nazionale o di altro Stato membro, dallo Stato italiano ad altro Stato anche terzo e viceversa o fra uno Stato membro e un altro Stato anche terzo e viceversa;

g) "armaiolo"tolto: : qualsiasi persona,aggiunto: , qualsiasi persona fisica o giuridicatolto: , che eserciti aggiunto: che esercita un'attivita' professionale consistente integralmente o tolto: parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nell'assemblaggio, nella riparazione, nella disattivazione e nella locazione delle armi, loro parti e aggiunto: in parte in una o piu' attivita' fra le seguenti:

aggiunto: 1) fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio, locazione, riparazione, disattivazione, modifica o trasformazione di armi da fuoco o loro parti;

aggiunto: 2) fabbricazione, commercio, scambio, modifica o trasformazione di munizioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;527~art1bis · fonte del testo