((1.Il presente decreto costituisce attuazione della direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle armi da fuoco della categoria A della direttiva, limitatamente ai casi in cui la detenzione e il porto sono consentiti nel territorio dello Stato, nonche' alle armi da fuoco delle categorie B e C della medesima direttiva.

Testo vigente dal 14 settembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 2011 al 14 settembre 2018. 26 parole tolte, 31 parole aggiunte.

aggiunto: 1.Il presente decreto tolto: legislativo costituisce attuazione della direttiva 91/477/CEE, tolto: come modificata dalla direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Le disposizioni del presente decreto tolto: legislativo si applicano alle armi da fuoco tolto: delle categorie B, C e D dell'allegato I della direttiva la cui detenzione e porto sono consentite aggiunto: della categoria A della direttiva, limitatamente ai casi in cui la detenzione e il porto sono consentiti nel territorio dello Statoaggiunto: , nonche' alle armi da fuoco delle categorie B e C della medesima direttiva.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;527~art1 · fonte del testo