Art. 35 — Relazione da inviare alla Commissione europea
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 luglio 2008, n. 145.
Abrogato dal 3 ottobre 2008
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 luglio 2008, n. 145.
Abrogato dal 3 ottobre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1997 al 3 ottobre 2008. 61 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Svolti gli adempimenti di cui agli articoli 32, 33 e 34, l'unita' di notifica invia alla Commissione europea una relazione contenente le informazioni previste nella tabella F nonche' tutti gli aggiornamenti della relazione conseguenti ad eventuali riesami della valutazione. L'unita di notifica trasmette al notificante, su sua richiesta, l'eventuale nuova valutazione del rischio conseguente all'espletamento della procedura comunitaria connessa alla notifica.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 2008, N. 145
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-03;52~art35 · fonte del testo
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