Il Ministero invia alla Commissione europea:

  • a)il primo programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, entro il 1° aprile 2019;
  • b)il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico aggiornato ai sensi dell'articolo 4, comma 8, entro due mesi da ciascun aggiornamento;
  • c)le proiezioni di cui all'articolo 6, comma 2, entro le date previste dal calendario di cui all'allegato I;
  • d)entro il 1° luglio 2018 e, successivamente, ogni quattro anni l'ubicazione dei siti di monitoraggio e gli indicatori di monitoraggio utilizzati ai sensi dell'articolo 7;
  • e)entro il 1° luglio 2019 e, successivamente, ogni quattro anni i dati del monitoraggio condotto ai sensi dell'articolo 7. L'ISPRA invia alla Commissione europea gli inventari e le relazioni di cui all'articolo 6, entro le date previste dal calendario di cui all'allegato I, assicurando la coerenza con la comunicazione di informazioni al Segretariato della convenzione LRTAP. Di tale invio e' data tempestiva comunicazione al Ministero. Le comunicazioni previste dal comma 1, lettere d) ed e), e dal comma 2 sono inviate anche all'Agenzia europea per l'ambiente.

Testo vigente dal 2 luglio 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-30;81~art8 · fonte del testo