Art. 6 — Termini per la pubblicità di atti formati all'estero
L'articolo unico della legge 13 marzo 1980, n. 73, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - Per gli atti ricevuti od autenticati all'estero, i termini di cui all'art. 2671 del codice civile decorrono dalla data del deposito effettuato a norma dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89. 2. Per gli atti ricevuti o autenticati all'estero per i quali sia prevista la pubblicita' nel registro delle imprese, i termini decorrono dalla data stabilita nel comma 1, ma il deposito per l'iscrizione deve avvenire entro il quarantacinquesimo giorno successivo al compimento dell'atto.".
Testo vigente dal 31 dicembre 1992
