Dopo l'art. 101- bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono inseriti i seguenti: "Art. 101- ter. - Ai fini della pubblicita' prescritta dagli articoli 2506 e 2507 del codice civile la societa' richiedente deve allegare agli atti e documenti ivi previsti la traduzione giurata in lingua italiana e deve indicare gli estremi della pubblicita' attuata nello Stato ove e' situata la sede principale. Dell'avvenuto deposito dei documenti deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata.". "Art. 101-quater. - Le societa' soggette alla legislazione di un altro Stato appartenente alla Comunita' economica europea, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato piu' sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono attuare la pubblicita' dell'atto costitutivo, dello statuto e dei bilanci nell'ufficio del registro delle imprese di una soltanto delle sedi secondarie, depositando negli altri l'attestazione dell'eseguita pubblicita'.".
Testo vigente dal 31 dicembre 1992
