Articolo abrogato dal d.lgs. 19 novembre 1998, n. 432.
Abrogato dal 31 dicembre 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 novembre 1998, n. 432.
Abrogato dal 31 dicembre 1998
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1998. 348 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Chiunque, persona fisica o giuridica, si avvalga di strutture, pubbliche o private, per operazioni di macellazione, sezionamento e magazzinaggio di carni fresche, e' obbligato al pagamento dei contributi stabiliti con il presente decreto per le spese di ispezione e controllo sanitari effettuati dal servizio veterinario delle unita' sanitarie locali. I contributi di cui al comma 1 sono destinati:
tolto: a) per la quota del novanta per cento alla copertura delle spese relative alle ispezioni e controlli sanitari eseguiti dal servizio veterinario comprese le spese amministrative sostenute;
tolto: b) per la quota del due per cento all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, ad un apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanita' per il finanziamento della programmazione, pianificazione e coordinamento tecnico-scientifico della ricerca dei residui;
tolto: c) per la quota dell'otto per cento agli istituti zooprofilattici sperimentali per far fronte ai costi sostenuti per la ricerca dei residui. Con il decreto previsto all'art. 9, comma 2, sono stabilite le modalita' di versamento dei contributi alla unita' sanitaria locale territorialmente competente che provvede, in relazione alle corrispondenti entrate, alle finalita' di cui al comma 2. Lo stesso decreto dispone anche, ove occorra in relazione alle modalita' di versamento stabilite, in materia di atti sostitutivi da adempiere per assicurare che la quota spettante allo Stato venga versata entro 30 giorni a far data dall'ultimo giorno del mese in cui e' avvenuta la riscossione da parte della unita' sanitaria locale. Nessun altro contributo o tariffa sono dovuti alle competenti autorita' per le operazioni di ispezione e controllo sanitario sulla produzione e commercializzazione di carni fresche, ne' per il rilascio delle relative certificazioni. Fino al 31 dicembre 1992, continuano ad essere dovute le somme previste per la registrazione dei macelli, riconosciuti ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312. Nessuna somma a titolo di premio, incentivo o indennizzo puo' essere erogata ai soggetti debitori dei contributi, in compensazione per gli oneri derivanti dall'assoggettamento di animali e carni alle operazioni di vigilanza e controllo sanitari.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 1998, N. 432
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-15;51~art3 · fonte del testo
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