Articolo abrogato dal d.lgs. 19 novembre 1998, n. 432.
Abrogato dal 31 dicembre 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 novembre 1998, n. 432.
Abrogato dal 31 dicembre 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1998. 79 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il contributo per le spese dei controlli e delle ispezioni sanitarie connessi alle operazioni di sezionamento delle carcasse e' fissato in 3 ECU per tonnellata di carni non disossate, ossa comprese, destinate al sezionamento. Quando le operazioni di sezionamento sono effettuate nello stesso stabilimento da cui provengono le carni, il contributo di cui al comma 1 e' fissato in 1,5 ECU per tonnellata. L'importo di cui al presente articolo e' aggiuntivo rispetto a quelli dell'art. 4, comma 1.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 1998, N. 432
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-15;51~art5 · fonte del testo
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