Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010. 268 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'istituto puo' emettere obbligazioni in valuta nazionale ed estera rimborsabili in conformita' dei relativi piani di ammortamento, eventualmente con clausola di anticipato riscatto parziale o totale. L'Istituto puo' anche emettere speciali serie di obbligazioni in corrispondenza di determinate partecipazioni azionarie possedute da costituire in gestione speciale a favore dei portatori di obbligazioni. Tali obbligazioni hanno la durata delle gestioni in corrispondenza delle quali sono emesse; ad esse puo' essere accordata, nelle forme di legge, la garanzia dello Stato, per il pagamento del capitale e degli interessi quando il Consiglio dei Ministri abbia riconosciuto che le corrispondenti operazioni compiute dall'Istituto hanno carattere di pubblico interesse. Le obbligazioni devono portare la firma autografa o in fac-simile del presidente, di un amministratore e del presidente del Collegio sindacale, ovvero, nel caso di suo impedimento, d'altro sindaco. Le obbligazioni sono segnate con bollo secco dell'Istituto recante la dicitura "Istituto per la Ricostruzione Industriale" e lo stemma nazionale. Le obbligazioni possono essere al portatore o nominative. E' ammesso il tramutamento dei titoli al portatore in nominativi e viceversa; le spese relative sono a carico del richiedente. Le obbligazioni emesse dall'Istituto sono parificate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti. Sono soggette soltanto al bollo di L. 2 per ogni titolo, con esenzione da qualsiasi altra tassa o tributo, presenti o future, a favore dell'Erario e degli Enti locali. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa; sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-12;51~art4 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.