Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1948 al 16 dicembre 2010. 132 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'Istituto per il conseguimento dei propri fini e' autorizzato a compiere tutte le necessarie operazioni finanziarie con imprese delle quali lo Stato o l'Istituto stesso possegga partecipazioni azionarie e con enti di diritto pubblico i cui capitali di fondazione siano in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, costituiti dallo Stato. Esso puo' contrarre riporti su titoli ed effettuare anticipazioni su titoli di Stato o garantiti dallo Stato, anche presso l'Istituto di emissione, puo' fare anticipazioni su titoli industriali, sconti di effetti cambiari, rilascio di certificati di credito ed altre operazioni passive per procurarsi i necessari mezzi di tesoreria. L'Istituto ha altresi' facolta' di acquistare alla pari o sotto la pari le obbligazioni da esso emesse a sensi del successivo art. 4. E' vietato all'Istituto di esercitare attivita' di raccolta del risparmio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-12;51~art3 · fonte del testo