Ai fini dell'attribuzione del trattamento assistenziale agli invalidi assoluti ultrasessantacinquenni non è irrilevante il tempo in cui l'invalidità si è prodotta, poiché è diversa la condizione di chi si trova ad essere sprovvisto di reddito a causa di invalidità pregressa ai sessantacinque anni - preclusiva quindi dell'attività di lavoro e della possibilità di assicurarsi la garanzia previdenziale - rispetto a chi ha subito un simile impedimento solo successivamente a tale età. Non risulta quindi lesiva del principio di eguaglianza - pur non escludendosi al riguardo un intervento del legislatore - la disomogeneità sussistente nell'ambito di detta categoria di invalidi, derivante dalla diversità dei limiti e delle condizioni reddituali stabiliti per la pensione di inabilità e la pensione sociale diretta, riconosciute, rispettivamente, a seconda che l'invalidità sussista prima o venga riconosciuta dopo il compimento dei sessantacinque anni, nonché, in particolare, dalla previsione, solo per la pensione sociale diretta, del cumulo con il reddito del coniuge, nella determinazione del tetto massimo compatibile con il trattamento assistenziale stesso. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, d.l. 23 dicembre 1976, n. 850 - convertito in l. 21 febbraio 1977, n. 29 - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.; degli artt. 14 septies, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 - introdotto con l. 29 febbraio 1980 n. 33 - 19, l. 30 marzo 1971, n. 118 e 6 e 8 d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost.). - S. nn. 278/1984, 769/1988, 286/1990, 75/1991.
Art. 26 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 3 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.