All'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'.".

Testo vigente dal 26 novembre 1988

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 88/1992

    Illegittimità dichiarata
    9 marzo 1992

    Ai fini dell'attribuzione del trattamento assistenziale agli invalidi assoluti ultrasessantacinquenni non è irrilevante il tempo in cui l'invalidità si è prodotta, poiché è diversa la condizione di chi si trova ad essere sprovvisto di reddito a causa di invalidità pregressa ai sessantacinque anni - preclusiva quindi dell'attività di lavoro e della possibilità di assicurarsi la garanzia previdenziale - rispetto a chi ha subito un simile impedimento solo successivamente a tale età. Non risulta quindi lesiva del principio di eguaglianza - pur non escludendosi al riguardo un intervento del legislatore - la disomogeneità sussistente nell'ambito di detta categoria di invalidi, derivante dalla diversità dei limiti e delle condizioni reddituali stabiliti per la pensione di inabilità e la pensione sociale diretta, riconosciute, rispettivamente, a seconda che l'invalidità sussista prima o venga riconosciuta dopo il compimento dei sessantacinque anni, nonché, in particolare, dalla previsione, solo per la pensione sociale diretta, del cumulo con il reddito del coniuge, nella determinazione del tetto massimo compatibile con il trattamento assistenziale stesso. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, d.l. 23 dicembre 1976, n. 850 - convertito in l. 21 febbraio 1977, n. 29 - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.; degli artt. 14 septies, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 - introdotto con l. 29 febbraio 1980 n. 33 - 19, l. 30 marzo 1971, n. 118 e 6 e 8 d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost.). - S. nn. 278/1984, 769/1988, 286/1990, 75/1991.

    Art. 26 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 3 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

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  • Sentenza n. 286/1990

    Questione infondata
    14 giugno 1990

    In base a un indirizzo interpretativo giurisprudenziale da ritenersi consolidato, la preclusione al riconoscimento dell'invalidità dopo i sessantacinque anni ai fini della corresponsione della relativa pensione, sancita dagli artt. 6 e 8 del d.lgs. n. 509 del 1988, è da farsi risalire - come peraltro confermato dalla mancata conversione in legge del d.l. 9 dicembre 1987, n. 495 (sul quale v. massima C) - all'art. 11 della l. 18 dicembre 1973, n. 854, il quale, prevedendo l'automatica sostituzione della pensione sociale a quella d'invalidità al compimento dei sessantacinque anni, comporta che a chi abbia superato tale età possa essere attribuita, alle condizioni reddituali per essa prevista (v. massima B) solo la prima. Pertanto, non avendo carattere innovativo, i predetti artt. 6 ed 8, d.lgs. n. 509 del 1988, non possono ritenersi viziati da eccesso di delega. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, in riferimento all'art. 3 Cost., nonché, in relazione all'art. 2 legge 26 luglio 1988, n. 291, all'art. 76 Cost.). - Sent. n. 769/1988.

    Art. 6 Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti · Art. 8 Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti · Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 · Art. 3 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1988-11-23;509~art6 · fonte del testo