L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 462, prorogato con l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354, e' cosi' modificato ed ulteriormente prorogato: "Fino al 31 dicembre 1948 e' data facolta' alle Amministrazioni centrali dello Stato di provvedere mediante l'emissione di ordini di accreditamento al pagamento dei compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, gia' previsti sotto la denominazione di premi di operosita' e rendimento dall'art. 1 del regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182 e da altre analoghe disposizioni, a favore del personale dipendente in servizio presso gli uffici periferici. L'esercizio di tale facolta' e' subordinato al preventivo assenso del Ministro per il tesoro che lo concede una volta tanto per ciascuna categoria di personale. Il Ministro per il tesoro puo' - ove se ne appalesi la necessita' - revocare la concessione".
Testo vigente dal 24 maggio 1948
