Art. 69 — Modifica dell'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653, in tema di tutela del lavoro delle donne

L'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653 e' sostituito dal seguente: "Art. 24 - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nei primi 19 articoli della presente legge, nonche' alle norme del decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila per ogni donna occupata nel lavoro e alla quale l'illecito si riferisce. La sanzione amministrativa pecuniaria non puo' essere complessivamente superiore a lire quattro milioni ottocentomila ne' inferiore a lire ottocentomila. Le violazioni dell'articolo 20 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila e quelle agli articoli 21, 22 e 23 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione duecentomila.".

Testo vigente dal 31 dicembre 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507~art69 · fonte del testo