Art. 85 — Modifica dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in tema di previdenza dei coltivatori diretti

Nel primo comma dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila".

Testo vigente dal 31 dicembre 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507~art85 · fonte del testo