Art. 68 — Modifica dell'articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 in tema di inosservanza di ordinanze prefettizie

Nel sesto comma dell'articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 le parole "sono punite con l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda fino a lire centomila" sono sostituite dalle seguenti: "sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".

Testo vigente dal 31 dicembre 1999

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507~art68 · fonte del testo