Art. 54 — Modifica dell'articolo 688 del codice penale, in tema di ubriachezza

Nel primo comma dell'articolo 688 del codice penale le parole "e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila".

Testo vigente dal 31 dicembre 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507~art54 · fonte del testo