Art. 4 — Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo

Con effetto dal 1 gennaio 1993, i commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono sostituiti dai seguenti: "1. L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'ENASARCO non spetta ai soggetti che posseggano:

  • a)nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno;
  • b)nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a tre volte il trattamento minimo medesimo. (( Per i lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994 il predetto limite di reddito e' elevato a cinque volte il trattamento minimo)). Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciasun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestato con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda. Qualora il reddito, come determinato al comma 1, risulti inferiore ai limiti ivi previsti, l'integrazione al minimo e' riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso. 2. Rimane in vigore la previgente disciplina per i pensionati in essere alla data del (( 31 dicembre 1993)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1994

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 198/1997

    Altra decisione
    24 giugno 1997

    Vanno restituiti gli atti al giudice 'a quò dal momento che, successivamente all'instaurazione del giudizio costituzionale avente ad oggetto l'art. 6, comma primo e primo 'bis' del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e dall'art. 2, comma quattordicesimo, della legge 30 dicembre 1995, n. 335, è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che all'art. 1, comma 181 e 182 detta una nuova disciplina del pagamento delle somme arretrate, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994, disponendo, nel comma 183, l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti. red.: R. Foglia

    Art. 4 Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici · Art. 3 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 151 Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1993 al 1 gennaio 1994. 4 parole tolte, 32 parole aggiunte.

… quelli del coniuge per un importo superiore a tre volte il trattamento minimo medesimo. tolto: 1-bis aggiunto: Per i lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994 il predetto limite di reddito e' elevato a cinque volte il trattamento minimo. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, … da ciascuno di essi in modo continuativo, attestato con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda. tolto: 2. Qualora il reddito, come determinato al comma 1, risulti inferiore ai limiti ivi previsti, l'integrazione al minimo e' riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso.tolto: " aggiunto: 2. Rimane in vigore la previgente disciplina per i pensionati in essere alla data del 31 dicembre tolto: 1992 aggiunto: 1993.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;503~art4 · fonte del testo