Con effetto dal 1 gennaio 1985, alle (pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, di importo superiore al trattamento minimo alla data di decorrenza o in epoca posteriore a seguito di eventuali liquidazioni di supplementi, successivamente assorbite nel trattamento minimo, e' attribuito un aumento pari a lire 100.000 mensili. L'aumento di cui al comma precedente per i trattamenti ai superstiti derivanti, dalle pensioni indicate al comma stesso e' rapportato alle misure previste per i trattamenti di riversibilita'. L'aumento mensile e' corrisposto nella misura di un terzo del suo ammontare a decorrere dal 1 gennaio 1985, di un ulteriore terzo dal 1 gennaio 1986 e del residuo importo dal 1 gennaio 1987.

Testo vigente dal 19 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-15;140~art3 · fonte del testo