Art. 13 — Norma transitoria per il calcolo delle pensioni
Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della (( medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrate dall' INPS, l'importo della pensione)) e' determinato dalla somma:
- a)della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianita' contributive acquisite anteriormente al 1› gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;
- b)della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto.
Testo vigente dal 5 gennaio 1993
