Art. 15-sexies — Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che svolgono attività libero-professionale extramuraria

Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in servizio al 31 dicembre 1998 i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abbiano comunicato al direttore generale l'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria e che non intendano revocare detta opzione, comporta la totale disponibilita' nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attivita' professionali di competenza. Le aziende stabiliscono i volumi e le tipologie delle attivita' e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonche' le sedi opera- tive in cui le stesse devono essere effettuate.

Testo vigente dal 31 luglio 1999

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 422/2005

    Altra decisione
    14 novembre 2005

    Restituzione degli atti al giudice a quo affinché valuti, alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dell’art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione. Successivamente all’ordinanza di rimessione, infatti, il legislatore statale, con l’art. 2-septies del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, ha modificato il contenuto dell’art. 15-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, eliminando il carattere di irreversibilità che connotava, in origine, la scelta in favore del rapporto esclusivo compiuta dai dirigenti sanitari, mentre una scelta diametralmente opposta è stata compiuta dal legislatore regionale con l’art. 1 della legge della Regione Toscana 22 ottobre 2004, n. 56 e con l’art. 59 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, secondo cui “gli incarichi di direzione di struttura … del servizio sanitario regionale sono conferiti ai dirigenti … in regime di rapporto di lavoro esclusivo da mantenere per tutta la durata dell’incarico”.

    Art. 15-quater Riordino della disciplina in materia sanitaria · Art. 15-quinquies Riordino della disciplina in materia sanitaria · Art. 15-sexies Riordino della disciplina in materia sanitaria · Art. 1 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale

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  • Ordinanza n. 423/2005

    Questione inammissibile
    14 novembre 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dell’art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49, in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, dal momento che, quando la questione sollevata difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, non può valere a colmare tali lacune il semplice rinvio alle richieste della difesa, giacchè il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente. - Sulla necessità di una ordinanza di rimessione sufficientemente motivata v., da ultimo, ord. n. 312 del 2005.

    Art. 15-quater Riordino della disciplina in materia sanitaria · Art. 15-quinquies Riordino della disciplina in materia sanitaria · Art. 15-sexies Riordino della disciplina in materia sanitaria · Art. 1 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale

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  • Ordinanza n. 309/2002

    Altra decisione
    3 luglio 2002

    Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15-quater, commi 2, 3 e 4, 15-quinquies, commi 2 lettera a) e 10, 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49 - concernenti l'obbligo dei dirigenti medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale di esercitare l'opzione tra rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo e la modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 35, 76 e 97 della Costituzione. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, sono state modificate numerose norme del d.lgs. n. 502 del 1992 che hanno inciso sul complessivo quadro normativo di riferimento considerato dai giudici 'a quibus', sicché si impone un nuovo esame della perdurante rilevanza delle questioni stesse.

    Art. 15-quater Riordino della disciplina in materia sanitaria · Art. 15-quinquies Riordino della disciplina in materia sanitaria · Art. 10 Riordino della disciplina in materia sanitaria · Art. 15-sexies Riordino della disciplina in materia sanitaria

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art15sexies · fonte del testo