Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1998 al 9 ottobre 2010. 343 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che, essendovi transitati nei casi previsti per legge, hanno manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilita' a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. Il richiamo in servizio presso l'Amministrazione della difesa e' disposto con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il competente Ministero, sulla base delle richieste di impiego pervenute dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, predispone appositi elenchi di posti organici disponibili, per gradi o qualifiche funzionali, suddivisi per province e relativi comuni. Sulla base degli elenchi di cui al comma 2, l'Amministrazione interessa, in ordine decrescente di eta', gli ufficiali in posizione di ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti, per l'assunzione dell'impiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza. Il richiamo in servizio degli ufficiali che accettano l'impiego e' disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica. Il personale collocato in ausiliaria transita anticipatamente nella riserva qualora non accetti l'impiego, ovvero revochi l'accettazione degli impieghi assegnati, per due volte. L'Amministrazione che impiega il personale puo' variare la sede o la tipologia di impiego solo previo assenso dell'interessato. In caso di mancato assenso, il personale e' nuovamente collocato in ausiliaria e ad esso si applica il disposto di cui al comma 5. E' abrogato il primo comma dell'articolo 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-30;498~art1 · fonte del testo