Art. 12 — Abrogazione di norme e regime transitorio
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 2 febbraio 1998 al 9 ottobre 2010. 209 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni e' cosi' sostituito: "Fermo restando quanto previsto al numero 13) del precedente comma, la Marina militare forma i propri contingenti in misura proporzionale alla consistenza dei militari di leva autorizzati annualmente con legge di bilancio attingendo prioritariamente alle regioni Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna, Puglia, Calabria e Sicilia ed iniziando dagli iscritti piu' anziani di ciascun mese di ogni trimestre di chiamata; per soddisfare le esigenze delle capitanerie di porto possono essere chiamati alla leva anche i cittadini residenti nei comuni costieri di regioni diverse da quelle precedentemente elencate.". Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare:
tolto: a) gli articoli 61, primo comma, lettera c); 86-bis, primo comma; 99; 100 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni ed integrazioni;
tolto: b) gli articoli 2, primo comma; 3, primo comma; 19; 20; 21, secondo comma; 22; 25 e 27 della legge 31 maggio 1975, n. 191. In via transitoria, agli studenti universitari gia' immatricolati alla data del 1 novembre 1998 continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-30;504~art12 · fonte del testo
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