Art. 7 — Collocamento di rischi all'estero
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1992 al 19 maggio 1995. 79 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma, lettera c), dell'art. 114 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, non si applicano a coloro che stipulano con le imprese di cui all'art. 2, primo comma, lettera b), contratti in regime di liberta' di prestazione di servizi per l'assicurazione di rischi ubicati nel territorio della Repubblica, nonche' a coloro che svolgono attivita' di mediazione per la stipulazione di detti contratti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-15;49~art7 · fonte del testo
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