Articolo abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

Abrogato dal 19 maggio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 19 maggio 1995

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1993 al 19 maggio 1995. 285 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei seguenti rami del punto A) della tabella di cui all'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295:

tolto: a) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto dalla successiva lettera c);

tolto: b) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attivita' industriale, commerciale o intelletuale e il rischio riguardi questa attivita';

tolto: c) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri) 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie:

tolto: 1) fino al 31 dicembre 1992: - il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai 12,4 milioni di ECU; - l'importo del volume d'affari risulti superiore ai 24 milioni di ECU; - numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle 500 unita';

tolto: 2) a partire dal 1 gennaio 1993: - il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai 6,2 milioni di ECU; - l'importo del volume d'affari risulti superiore ai 12,8 milioni di ECU; - il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle 250 unita'. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo. (Direttiva n. 73/239, art. 5, nel testo modificato dall'art. 5 della direttiva n. 88/357).aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-15;49~art4 · fonte del testo