Articolo abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
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3 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1993 al 19 maggio 1995. 285 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei seguenti rami del punto A) della tabella di cui all'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295:
tolto: a) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto dalla successiva lettera c);
tolto: b) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attivita' industriale, commerciale o intelletuale e il rischio riguardi questa attivita';
tolto: c) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri) 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie:
tolto: 1) fino al 31 dicembre 1992: - il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai 12,4 milioni di ECU; - l'importo del volume d'affari risulti superiore ai 24 milioni di ECU; - numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle 500 unita';
tolto: 2) a partire dal 1 gennaio 1993: - il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai 6,2 milioni di ECU; - l'importo del volume d'affari risulti superiore ai 12,8 milioni di ECU; - il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle 250 unita'. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo. (Direttiva n. 73/239, art. 5, nel testo modificato dall'art. 5 della direttiva n. 88/357).aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-15;49~art4 · fonte del testo
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