Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 1948 al 16 dicembre 2010. 164 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli amministratori ed il collegio sindacale devono indicare e motivare, nelle loro relazioni all'assemblea, i criteri ed i coefficienti adottati per la rivalutazione delle singole categorie di cespiti ed attestare che la rivalutazione stessa e' stata effettuata con riguardo alla consistenza dei beni, alla loro capacita' produttiva ed all'effettiva possibilita' di economica utilizzazione nella gestione dell'impresa. Nelle relazioni annuali degli amministratori e del collegio sindacale, di cui agli articoli 2423, ultimo comma, e 2432, secondo comma, del Codice civile, devono essere indicate le quote di ammortamento calcolate per ciascuna categoria di cespiti. Senza pregiudizio delle disposizioni penali contenute nel titolo XI, libro V, del Codice civile, gli amministratori ed i sindaci, che non adempiano alle disposizioni del presente articolo, sono puniti con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000. In caso di condanna all'ammenda, il giudice puo' disporre l'incapacita' ad esercitare, per il periodo di due anni, presso qualsiasi impresa, gli uffici direttivi previsti nel secondo comma dell'art. 2641 dei Codice civile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-14;49~art3 · fonte del testo
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