Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 1948 al 16 dicembre 2010. 120 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le quote di ammortamento, ammesse in detrazione ai fini dell'accertamento dell'imposta di ricchezza mobile, possono essere calcolate, con effetto dall'anno 1947, applicando ai valori determinati in base al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1745, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 40, i coefficienti di rivalutazione per conguaglio monetario stabiliti nell'art. 8, commi primo e secondo, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946 n. 436, moltiplicati per 3,60. E' stabilito in 3,60 il coefficiente di rivalutazione per conguaglio monetario dei capitali investiti nell'anno 1945. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai fini del conguaglio monetario per l'accertamento dei redditi o delle perdite derivanti dal realizzo o dalla perdita, totale o parziale, di attivita' determinate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-14;49~art1 · fonte del testo
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