Articolo abrogato dal d.lgs. 12 novembre 1996, n. 615.
Abrogato dal 27 dicembre 1996
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 novembre 1996, n. 615.
Abrogato dal 27 dicembre 1996
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 9 dicembre 1992 al 27 dicembre 1996. 332 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
tolto: a) "apparecchi": tutti i dispositivi elettrici ed elettronici, nonche' le apparecchiature, i sistemi e gli impianti contenenti componenti elettrici o elettronici;
tolto: b) "disturbi elettromagnetici": i fenomeni elettromagnetici che possono alterare il funzionamento di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema;
tolto: c) "immunita'": l'idoneita' di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare in presenza di dis- turbi elettromagnetici senza pregiudizio per le sue prestazioni;
tolto: d) "compatibilita' elettromagnetica": l'idoneita' di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente senza introdurre disturbi elettromagnetici inaccettabili per tutto cio' che si trova in tale ambiente;
tolto: e) "organismo competente": ogni organismo rispondente ai criteri di cui all'allegato 2, riconosciuto capace di rilasciare una relazione tecnica o un certificato per gli apparecchi di cui alla lettera a);
tolto: f) "attestato di esame CE del tipo": il documento in cui un organismo notificato attesta che il tipo di apparecchio esaminato e' conforme ai requisiti del presente decreto;
tolto: g) "organismo notificato": organismo riconosciuto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, rispondente ai criteri di cui all'allegato 2, abilitato a rilasciare attestati di esame CE del tipo per gli apparecchi di cui alla lettera h) notificato alla Commissione delle comunita' europee ed agli altri Stati membri;
tolto: h) "apparecchi radiotrasmittenti": apparecchiature radio i cui trasmettitori, ivi compresi i dispositivi ausiliari, emettono o diffondono onde elettromagnetiche per le radiocomunicazioni;
tolto: i) "radioamatore": persona, debitamente autorizzata, che si interessa di radiotecnica a titolo puramente personale e senza scopo di lucro, che partecipa al servizio di radiocomunicazione detto "d'amatore" avente per oggetto l'istruzione individuale, l'intercomunicazione e gli studi tecnici;
tolto: l) "costruttore o fabbricante": il responsabile della progettazione e della produzione di un apparecchio di cui alla lettera a), oppure chi realizza un nuovo apparecchio con altri apparecchi di cui alla stessa lettera a), oppure ancora colui che modifica, trasforma, amplia o adegua un dato apparecchio, oppure chi appone il proprio marchio su apparecchi costruiti da terzi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 NOVEMBRE 1996, N. 615
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-04;476~art1 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.