Modalita' di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra Il Comitato rilascia l'autorizzazione ad emettere gas effetto serra ad un impianto qualora abbia accertato che il gestore e' in grado di controllare e comunicare le emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce. Tale autorizzazione e' rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato. Il rilascio di una nuova autorizzazione o del relativo aggiornamento e' effettuato entro 45 giorni dal ricevimento della istanza. Il suddetto termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui al comma 1 contiene almeno i seguenti elementi:

  • a)nome e indirizzo del gestore;
  • b)descrizione delle attivita' e delle emissioni dell'impianto;
  • c)il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20;
  • d)il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 21;
  • e)l'obbligo di restituzione delle quote di emissioni entro la scadenza di cui all'articolo 36, comma 3;
  • f)informazioni utili all'identificazione del soggetto giuridico o della persona fisica individuata come gestore.
  • f-bis)l'obbligo di rendere le quote a titolo gratuito ricevute in eccesso. L'autorizzazione rilasciata agli impianti di incenerimento di rifiuti urbani non contiene gli elementi di cui alle lettere d), e) ((e f-bis) del comma 3.))

Testo vigente dal 14 dicembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 ottobre 2024 al 14 dicembre 2024. 1 parola tolta, 2 parole aggiunte.

f-bis) l'obbligo di rendere le quote a titolo gratuito ricevute in eccesso. L'autorizzazione rilasciata agli impianti di incenerimento di rifiuti urbani non contiene gli elementi di cui alle lettere d), e) e tolto: g aggiunto: f-bis) del comma 3.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47~art18 · fonte del testo